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Come si elegge il Presidente della Repubblica

03/07/2026

Come si elegge il Presidente della Repubblica

L'elezione del Presidente della Repubblica italiana è uno dei procedimenti costituzionali più articolati e, per certi versi, più delicati dell'intero ordinamento: si tratta di un meccanismo che coinvolge il Parlamento in seduta comune, rappresentanti regionali, soglie di quorum variabili nel tempo e una prassi consolidata attraverso decenni di esperienze spesso tutt'altro che lineari. Capire come si elegge il Presidente della Repubblica significa penetrare in una logica istituzionale precisa, fondata sull'articolo 83 della Costituzione, che fissa le regole essenziali lasciando però ampi margini alla dinamica politica reale — quella che si svolge nei corridoi di Montecitorio nei giorni che precedono il voto, tra delegazioni, veti incrociati e candidature che emergono o si dissolvono nel giro di poche ore.

Il Presidente della Repubblica occupa una posizione di garanzia nell'architettura costituzionale italiana: non governa nel senso tecnico del termine, ma rappresenta l'unità nazionale, promulga le leggi, scioglie le Camere, nomina il Presidente del Consiglio, presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. Il peso specifico di questa carica spiega perché l'elezione sia sottratta al suffragio universale diretto — una scelta consapevole dei Costituenti, che vollero evitare la deriva plebiscitaria — e affidata invece a un collegio elettorale ristretto ma rappresentativo, capace di esprimere un consenso largo e trasversale.

Nel 2026, dopo le elezioni presidenziali che hanno segnato la storia recente della Repubblica — da Napolitano rieletto nel 2013, a Mattarella confermato nel 2022 per un secondo mandato — il tema torna con cadenza ciclica nell'agenda politica, alimentando un dibattito che intreccia diritto costituzionale, equilibri di partito e convenzioni non scritte. Conoscere le regole del procedimento non è esercizio accademico: è strumento indispensabile per leggere ciò che accade davvero quando il Parlamento si riunisce per eleggere il Capo dello Stato.

Composizione del collegio elettorale e ruolo dei delegati regionali

Il collegio elettorale che elegge il Presidente della Repubblica è composto dai parlamentari in carica — senatori e deputati — ai quali si aggiungono tre delegati per ogni Regione, eletti dai rispettivi Consigli regionali; la Valle d'Aosta, in deroga alla regola generale, esprime un solo delegato, in ragione della sua dimensione demografica ridotta. Questa configurazione, che nella legislatura attuale porta il numero complessivo dei grandi elettori a circa 1.009 unità — con le variazioni che derivano dall'applicazione della legge di riduzione del numero dei parlamentari entrata a regime con le elezioni del 2022 — riflette una volontà precisa: ancorare l'elezione del Capo dello Stato a un consenso che attraversi l'asse bicamerale e tocchi, sia pure in forma ridotta, la dimensione territoriale delle autonomie.

I delegati regionali non sono parlamentari e non appartengono necessariamente ai partiti rappresentati in Parlamento: i Consigli regionali li eleggono con voto limitato, in modo che la minoranza di ogni assemblea regionale possa esprimere almeno uno dei tre delegati. Nella pratica, questa disposizione produce una composizione del collegio che non rispecchia in modo meccanico le maggioranze politiche nazionali, introducendo una variabile che in alcuni frangenti storici ha avuto un peso non trascurabile. Chi studia il procedimento elettorale presidenziale deve tenere presente che i 58 delegati regionali complessivi — 57 più il delegato della Valle d'Aosta — rappresentano una quota minoritaria ma non irrilevante del collegio, capace di orientare il risultato nei ballottaggi più serrati tra candidature alternative.

Quorum richiesti nelle diverse fasi della votazione

Il meccanismo dei quorum è forse l'elemento più caratteristico e più discusso di come si elegge il Presidente della Repubblica, perché introduce una soglia mobile che trasforma il procedimento in un percorso a intensità decrescente: nelle prime tre votazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del collegio, mentre dalla quarta votazione in poi è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti espressi — una distinzione che nella pratica abbassa significativamente la soglia effettiva, consentendo l'elezione anche in presenza di un numero consistente di schede bianche o nulle. Questa architettura dei quorum è stata concepita per stimolare la convergenza politica: nelle prime votazioni i partiti sono costretti a cercare un accordo ampio, mentre dalla quarta in poi il candidato espresso dalla coalizione di maggioranza relativa può risultare eletto senza necessariamente coinvolgere l'opposizione.

Storicamente, le elezioni presidenziali più rapide si sono concluse al primo o al secondo scrutinio, quelle più tormentate hanno richiesto anche venti o più votazioni — come accadde nel 1964 con l'elezione di Giuseppe Saragat, che richiese ventuno scrutini — con dinamiche di logoramento che spingevano alla fine le forze politiche a convergere su un nome di mediazione. La riduzione del numero dei parlamentari operativa dalla XVIII legislatura ha modificato il calcolo concreto delle soglie: con un collegio di circa 1.009 grandi elettori, la maggioranza assoluta dei componenti si attesta intorno a 505, mentre la maggioranza dei voti espressi dipende dall'affluenza effettiva e dal numero di schede valide, rendendo ogni scrutinio un'operazione di calcolo politico puntuale.

Modalità di votazione e svolgimento pratico degli scrutini

Il Parlamento in seduta comune si riunisce sotto la presidenza del Presidente della Camera, che assume la guida dell'assemblea anche quando partecipano i senatori; la votazione avviene a scrutinio segreto, con schede cartacee su cui ogni grande elettore scrive a mano il nome del candidato prescelto. L'assenza del voto palese è una garanzia costituzionale esplicita — l'articolo 83 non la menziona direttamente, ma la prassi è consolidata e nessuna proposta di modifica in senso contrario ha mai trovato sufficiente consenso — e ha conseguenze politiche immediate: il voto segreto rende impossibile verificare la disciplina di gruppo, apre spazi alla dissidenza interna e consente ai grandi elettori di scostare dal mandato del partito senza conseguenze formali.

Le operazioni di spoglio vengono effettuate da scrutatori sorteggiati tra i componenti del collegio; il risultato viene proclamato seduta stante dal Presidente dell'assemblea. Non esiste un limite al numero di scrutini che possono essere effettuati nello stesso giorno, ma la prassi consolidata prevede al massimo due o tre votazioni per seduta, consentendo alle forze politiche di svolgere le consultazioni necessarie tra uno scrutinio e l'altro. È in questi intervalli che si concentra la vera dinamica negoziale dell'elezione presidenziale: i capigruppo si riuniscono, le delegazioni si confrontano, le candidature vengono avanzate o ritirate con un'informalità che contrasta vistosamente con la solennità del procedimento formale.

Requisiti di eleggibilità e incompatibilità della carica

Per essere eletto Presidente della Repubblica è necessario possedere la cittadinanza italiana, aver compiuto cinquant'anni di età e godere dei diritti civili e politici; non sono previste condizioni di ordine professionale, partitico o parlamentare, il che significa che il candidato può provenire da qualsiasi ambito — magistratura, accademia, diplomazia, politica attiva — purché soddisfi i tre requisiti costituzionali. La carica dura sette anni, con possibilità di rielezione che la Costituzione non esclude esplicitamente ma che la prassi ha a lungo considerato inopportuna, fino a che Napolitano nel 2013 non ha accettato un secondo mandato in una situazione di stallo politico grave, aprendo un precedente che Mattarella ha in parte replicato nel 2022.

L'incompatibilità della carica presidenziale con qualsiasi altro ufficio è sancita dall'articolo 84 della Costituzione: il Presidente non può ricoprire cariche pubbliche né esercitare funzioni professionali durante il mandato. Al momento dell'elezione, il parlamentare che venga eletto cessa automaticamente dalle sue funzioni legislative; un magistrato sospende ogni attività giurisdizionale. Il rilievo pratico di questa disposizione riguarda soprattutto i candidati provenienti dalla politica attiva, che devono rinunciare a qualsiasi mandato elettivo in corso: una condizione che contribuisce a orientare le candidature verso figure con profili istituzionali o tecnici, percepite come meno esposte a conflitti di ruolo.

Il giuramento e l'insediamento del nuovo Capo dello Stato

Una volta proclamato eletto, il Presidente della Repubblica presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune, con una formula fissa prevista dall'articolo 91 della Costituzione; solo dopo il giuramento le funzioni presidenziali hanno inizio formalmente, e il Presidente uscente cessa le proprie attribuzioni. Il discorso che il neo-eletto rivolge all'assemblea dopo il giuramento non ha valore giuridico ma ne ha uno politico considerevole: è il primo atto di comunicazione pubblica della presidenza, e le parole scelte in quella sede vengono lette come segnali delle priorità e dello stile di governo che il nuovo Capo dello Stato intende imprimere al settennato.

Il trasferimento delle funzioni avviene con la cerimonia del passaggio delle consegne al Quirinale, dove il Presidente uscente illustra al successore le questioni aperte e i dossier riservati in gestione; si tratta di un atto di continuità istituzionale privo di base normativa espressa ma radicato nella prassi repubblicana, che sottolinea la natura permanente della funzione presidenziale al di là della discontinuità politica dei singoli mandati. Comprendere come si elegge il Presidente della Repubblica, dunque, significa riconoscere che il procedimento non termina con il conteggio dei voti: si estende fino al momento in cui il nuovo Capo dello Stato assume pienamente le sue attribuzioni, inserendosi in una catena di continuità che attraversa la storia della Repubblica.

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Annalisa Biasi

Autrice di articoli per blog, laureata in Psicologia con la passione per la scrittura e le guide How to