Amore a pagamento, le tasse da pagare inclusa l’Iva

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La Cassazione con una sentenza, la numero 22413/2016, ha stabilito e ribadito che sull’amore a pagamento devono essere pagate le tasse, ed in particolare non solo l’Irpef, ovverosia l’imposta sul reddito delle persone fisiche, ma anche l’imposta sul valore aggiunto (Iva). In pratica chi si prostituisce esercita in tutto e per tutto un’attività di lavoro autonomo, possibilmente e preferibilmente imponendo ai clienti l’uso dei preservativi, e come tale l’Erario in sostanza può battere cassa.

La sentenza apre chiaramente a nuove riflessioni ed a nuove risposte che solo il Fisco potrà dare visto che dai tempi delle case chiuse, stando al pronunciamento della Cassazione, in teoria l’Erario non ha incassato svariati miliardi di euro di tasse. Non è tra l’altro la prima volta che la Cassazione si esprime su prostituzione e tasse. E’ successo infatti anche nel 2010 con una sentenza dell’1 ottobre, la numero 20528, con la quale è stato stabilito che tra adulti quella della prostituzione è un’attività ‘lecita’, e come tale risulta essere soggetta a tassazione.

La Cassazione ha poi confermato tale pronuncia con un’altra sentenza, la numero 10578 del 13 maggio del 2011 nella quale, tra l’altro si fa riferimento pure ad una pronuncia della Corte di Giustizia Europea del Lussemburgo con la quale è stato affermato come la prostituzione possa essere inquadrata in tutto e per tutto tra le attività economiche di libera professione.

Ma detto questo in Italia a livello fiscale quale deve essere il codice attività ATECO da scegliere per chi offre sesso a pagamento e vuole mettersi in regola? Ebbene, al riguardo il codice Ateco più congruo sembra essere il ‘96.09.09 Altre attività di servizi per la persona n.c.a.‘, con n.c.a. che sta per ‘non classificabili altrove’.

Chiaramente le meretrici sono chiamate a pagare le tasse relativamente ad un’attività che viene svolta in maniera libera e indipendente, mentre diverso è il discorso delle lucciole che sono costrette a prostituirsi sotto minaccia, coercizione fisica e/o usura, visto che in tal caso si entra nel diritto penale con il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.